La Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari è prevista e disciplinata dalla Legge 10-04-1951 n. 287.
La commissione è composta dal sindaco, o da un assessore da lui delegato, che presiede la commissione, e da due consiglieri comunali.
Alla commissione è demandato il compito di formare gli elenchi dei cittadini, residenti nel comune, in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello, e ciò a norma dell'articolo 13 comma 1 della Legge 10-04-1951 n. 287.