La dichiarazione di inabitabilità a tutti gli effetti di una casa o parte di essa per motivi di sanità o di sicurezza o in seguito a calamità naturali spetta al sindaco, il quale deve conformarsi al parere della commissione comunale per le dichiarazioni di inabitabilità.
La commissione decide in merito al rilascio della dichiarazione di inabitabilità sulla base dei documenti presentati al comune o di un sopralluogo effettuato nella casa.
Il provvedimento del sindaco deve essere comunicato al presidente della giunta provinciale. Contro il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso entro 30 giorni alla giunta provinciale, la quale può annullarlo anche d'ufficio sentito il competente servizio per l'igiene e la sanità pubblica o la Ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico, entro il termine perentorio di 60 giorni.